Ordinanza n. 97 del 1963
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 97

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1952 dal Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Vasquez Fernades José, iscritta al n. 10 del Registro ordinanze del 1963 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1963.

Udita nella camera di consiglio del 6 giugno 1963 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale in grado di appello a carico di Vasquez Fernandes José dinanzi al Tribunale di Messina, la difesa dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, in riferimento all'articolo 102 della Costituzione;

che, secondo la difesa dell'imputato, la norma impugnata, attribuendo ai Comandanti di porto capi di circondario la cognizione delle contravvenzioni previste dal suddetto Codice in materia di navigazione marittima, violerebbe il principio della esclusività della funzione giurisdizionale e il divieto della istituzione del giudice speciale;

che il Tribunale di Messina, ravvisando nella norma impugnata una violazione del principio secondo il quale "la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 102 e da quello successivo", ha ritenuto non manifestamente infondata la questione sollevata dalla difesa ed ha rimesso gli atti a questa Corte costituzionale, con ordinanza del 10 dicembre 1962;

che la ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, é stata pubblicata sul n. 24 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 gennaio 1963;

che non vi é stata costituzione di parti;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 41 del 1 marzo 1957, in materia di competenza e funzionamento delle Commissioni tributarie, ha affermato che dai principi della esclusività della funzione giurisdizionale e del divieto di istituire giudici straordinari o speciali, contenuti nell'art. 102 della Costituzione, non discende l'automatica soppressione delle giurisdizioni speciali già esistenti, ma solo la loro graduale "revisione" entro il termine, ordinatorio e non perentorio, stabilito dalla VI disposizione transitoria della Costituzione;

che, conformandosi a questa decisione, la Corte successivamente, con

sentenza n. 41 del 10 giugno 1960, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del Codice della navigazione in riferimento all'art. 102 e all VI disposizione transitoria della Costituzione, sollevata dal Comandante della capitaneria di porto di Savona con ordinanza del 7 marzo 1959;

che in questa sentenza la Corte ritenne di non dover prendere in esame il carattere di giurisdizione speciale, ovvero di organo speciale della giurisdizione ordinaria, delle giurisdizioni delle capitanerie di porto, occorrendo soltanto stabilire, secondo i limiti entro i quali la questione era stata proposta, se le giurisdizioni speciali dovessero considerarsi sopravvissute al termine previsto dalla VI disposizione transitoria. E a tale quesito, appunto sulla scorta della ricordata sentenza n. 41 del 1957, ha affermato doversi attribuire soluzione positiva;

che la questione proposta dal Tribunale di Messina é identica a quella che é stata oggetto della

sentenza n. 41 del 1960, e che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione;

Visti gli art. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza di cui in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Messina.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1963.

GASPARE AMBROSINI, PRESIDENTE

BIAGIO PETROCELLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1963.